Chome(2) questo dì(3) di marzo 1431 gli operai di Sancta Maria del Fiore alluogano a Lorenzo di Bartoluccio orafo la sepoltura del gloriosissimo Sancto Zanobi, la quale à a stare nell'altare della cappella al suo sanctissimo nome diputata, che è quella di mezo dalla tribuna di chapo e in questi modi e pactti che appresso si diranno.
|
Che(4) s'elegano due o più chome parrà agli operai che abbino a essere bastante (al) detto lavorio e al detto Lorenzo e secondo delibererano si faccia la detta sepoltura, non uscendo del sodo che di sotto si dirà.
|
Che(5) la detta sepoltura sia lunga braccia III il sodo e quel più gittassino le cornici e imbasamenti, le quali debono essere di quella grandeza e forma che al detto Lorenzo parrà più legiadra e conveniente, larga in modo che equalmente sia distante dalle cornici della basa dell'altare da qualunche parte; alta braccia 1 1/2 chol coperchio, il qual sia in forma di forziere, sichome (nel mo)dello eletto si dimostra;(6) storiata intorno delle storie del detto sancto, sichome sarà diliberato per que'(7) diputati sopra ciò.(8) E non passi decta sepoltura con tutti i sua imbasamenti il peso di libbre 5mila;(9) e se 'l passassi quello di che 'l passase abbia a ire alle spese del decto Lorenzo.
|
E(10) i detti operai impromettono dare a ogni richiesta del detto Lorenzo bronzo, ottone, profferiti, arienti, oro e qualunche altra materia entrassi in detto lavorio(11) secondo(12) diliberassino e diputati sopra ciò.
|
E(13) più gl'impromettono dare a ogni sua richiesta ciera, terra, cimatura, ferramenti, carboni, legnie e qualunche altra chosa bisognasse per finire detto lavorio secondo la determinazione(14) de' diputati.
|
E(15) più impromettono i detti operai di pagare i salari de' garzoni o altri lavoranti che il detto Lorenzo tenessi a·llavorare in su decto lavorio, a que' tempi e modi sarà chiarito e facto fé per quegli diputati sopra decto lavorio.
|
E(16) più gli promettono dare per parte di suo salaro(17) fiorini 15 il mese,(18) della quale apparischa,(19) in chaso si diliberi pe' diputati sopra·cciò.(20)
|
E(21) il decto Lorenzo impromette a' detti operai rendere la detta sepoltura compiuta di qualunche chosa a·llui s'apartenesse fare fra anni III 1/2, che debino incominciare a dì 15 d'aprile 1432,(22) e in chaso che fra 'l detto termine finita di qualunche chossa no·lla rendessi s'intenda che il detto Lorenzo più non vi possa suso lavorare sanza la diliberazione de' nostri consoli dell'Arte e degli operai e de' diputati sopra·cciò e(23) tutti d'acordo;(24) la qual s'abbia a·ffare fra dì 15 dopo passato il detto termine. E in chaso non si facesse detta diliberazione siano tenuti e debbino i detti operai allogare a·ffinire detta sepultura fra un mese dopo e detti XV dì riservati(25) per la chiarigione di che di sopra si fa menzione. E di chosì fare sia pena a qualunche degli operai lire 100 p. e tutti i danari che il detto Lorenzo avessi presi sia tenuto a ristituire infra due mesi passato il detto tempo della chiarigione. E in chaso non gli avesse ristituiti ne possino essere i suoi mallevadori darà per l'oservanza di questa scripta constrecti e gravati e pena agli operai e al proveditore di lire 100 se(26) passato il tempo non gli gravano.
|
E(27) più impromette il detto Lorenzo durante il detto tempo fra 'l quale à a·llavorare detta sepoltura non torre sanza la licenzia degli operai alcuno altro lavorio e togliendolo chaga nella medesima pena e pregiudicio che se al debito termine non avesse lavorato detta sepoltura sì chome di sopra si fa menzione e della licenzia(28) degli operai aparischa sempre fé per le mani del notaio.
|
E(29) più impromette il detto Lorenzo tenere diligentissimo conto dello scioperio de' garzoni e altri tenesse a·llavorare in su detta sepoltura e quello assegnare(30) settimana per settimana al proveditore a cagione che a chonto di que' tali che avessino datto scioperio(31) si ponga.(32)
|
E(33) più impromette lavorare la detta sepoltura diligentemente e chome si conviene a chiarigione degli operai che pe' tempi saranno.
|
//
|
E detto Lorenzo lavori la detta sepoltura ove elegerà fuori dell'Opera per più sua commodità.(34)
|
Sono(35) d'achordo anchora le dette parti che, compiuta fia la sepoltura, gli operai che pe' tempi fiano(36) debbino fare stimare quello si conviene per maestria solo al decto Lorenzo a chi penseranno sia intendente a far tale stima; e quella fia stimata(37) sia il pregio che il decto Lorenzo abbia avere per suo salaro di detta sepoltura, riservandogli sempre che nel tempo s'arà a·ffare la stima il decto Lorenzo possa dare insino in 3(38) sospecti in caso gli piaccia. Se non gli volessi dare seguiti la stima al modo che di sopra si dice.
|
E(39) più sono d'acordo che se caso avenisse che(40) innanzi fussi finita detta sepoltura detto Lorenzo passassi di questa vita, di che Iddio guardi, che allora i detti operai debbino fare stimare quello si convenissi al detto Lorenzo per quello fussi fatto e di quel tanto pagarllo, e possino di poi allogarlla a·ffinire a chi loro piacerà.
|
E(41) più sono d'acordo che le sopradette chose s'intendono tutte avere luogo salvo giusto impedimento chome d'infermità, di comandamento gli fussi fatto da' nostri Signori, tempo di morìa o comandamento gli fussi fatto da chi(42) n'avessi auctorità o per non avere le chose a' debiti tempi o qualunch'altro(43) giusto impedimento, del quale si stia alla chiarigione degli operai che pe' tempi saranno insieme con quegli fiano diputati a detto lavorio.
|
E(44) più impromette il detto Lorenzo dal dì della conchiusa concordia a dì 8 avere dati(45) mallevadori che s'abbino ' approvare per l'uficio degli operai, i quali siano obligati qualunche in tutto all'oservanza di tutte le parti di detta scripta e a qualunche di per sé.(46)
|
Ed(47) eziandio impromette il detto Lorenzo tenere uno libro in sul quale tenga conto di tutte le spese si faranno in detto lavorio che si convenga e acordi(48) al conto e ragione che anchora ne terrà il proveditore.
|